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D. 28/10/2005 n. 226a) la segregazione delle attività attualmente svolte dal Gestore della rete di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e delle attività di cui al decreto legislativo n. 387/2003, nonchè le partecipazioni detenute nelle società Gestore del mercato elettrico S.p.a. ed Acquirente unico S.p.a., rispetto a quelle attinenti l'erogazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento b) l'unificazione della quasi totalità della proprietà e della gestione della RTN, mediante trasferimento dal Gestore della rete a Terna, ad oggi proprietario prevalente della RTN (oltre il 90%), delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi attinenti all'erogazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento, ivi inclusa la titolarità delle convenzioni stipulate di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999 c) che l'Autorità, anche al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza del funzionamento della RTN, valuti e, se del caso, disponga l'adozione di meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione; • per effetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, in seguito al trasferimento di cui alla lettera b) del precedente alinea, la proprietà della quasi totalità della RTN risulterà stabilmente nella disponibilità del soggetto esercente anche il servizio di dispacciamento, con ciò determinando un incremento in termini di efficienza delle funzioni di coordinamento tra il dispacciamento e la trasmissione che non erano possibili nel regime previgente al 1° novembre 2005; • e che, conseguentemente, l'attività di trasmissione va progressivamente concentrandosi su un'attività di carattere infrastrutturale; stante quanto indicato ai precedenti alinea, la porzione di RTN non in capo a Terna, resterà distribuita tra una pluralità di soggetti, sebbene siano da prevedere aggregazioni di porzioni di RTN in Terna in seguito alla definizione dei meccanismi di cui alla lettera c) del precedente alinea; e che, pertanto, data la potenziale composizione pluralistica della proprietà della RTN a) la programmazione dello sviluppo del sistema di trasmissione, posto in capo a Terna, deve essere sottratta a possibili conflitti di interesse dovendo rispondere ad un obiettivo di massimizzazione del beneficio ge- nerale del sistema, piuttosto che ad una massimizzazione della remunerazione delle sole infrastrutture di trasmissione b) deve essere prevista la sussistenza di un modello analogo a quello attualmente esistente, sebbene ridotto in entità, che prevede la regolazione dei rapporti e delle attività concernenti la realizzazione, la messa a disposizione e la gestione di infrastrutture di trasmissione nella disponibilità di società diverse da Terna; • in ragione di quanto indicato al precedente alinea, nel nuovo assetto delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, l'attività di dispacciamento assume un carattere di prevalenza strategica potendo attribuire a tale attività le funzioni di programmazione nel breve, medio e lungo termine, nonchè di gestione in tempo reale, del funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la RTN e la conduzione dei relativi impianti, mediante l'approvvigionamento e la gestione di risorse dedicate, nonchè mediante la gestione di esigenze funzionali al servizio di trasmissione, tali da comportare a) la variazione della capacità di trasporto e/o trasformazione e/o interconnessione della RTN, ad esempio il potenziamento dei collegamenti, delle trasformazioni o declassamenti della tensione di esercizio delle linee b) l'estensione geografica della RTN, ad esempio connessioni alla RTN medesima di nuovi soggetti o realizzazioni di nuovi collegamenti, trasformazioni o smistamenti c) dismissione di elementi della RTN d) incremento della flessibilità operativa della RTN, ad esempio mediante l'installazione nella RTN medesima di opportuni dispositivi; • l'art. 7 dell'allegato al decreto 20 aprile 2005 stabilisce che Terna ha per oggetto l'esercizio efficiente delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica ivi compresa la gestione unificata della RTN, inclusiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione, di cui può essere proprietaria, da svolgere, tra l'altro, in conformità agli indirizzi del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, nonchè dell'art. 2 della legge n. 290/2003 come successivamente modificata dalla legge n. 239/2004; • e che, in particolare, Terna, nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discriminazione a) gestisce i flussi di energia elettrica i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari b) garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto a perseguire, con i mezzi di cui dispone Terna, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il costo del servizio e degli approvvigionamenti c) gestisce la RTN, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti d) predispone e attua i piani di sviluppo della RTN in modo da assicurare la sicurezza e l'adeguatezza della capacità di trasmissione e) realizza gli interventi di sviluppo a proprio carico qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito della porzione di RTN di cui sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità, o che si trovino all'interno delle stazioni o appartenenti alla medesima porzione di RTN, nonchè qualora si tratti di nuove linee o nuove stazioni elettriche f) delibera gli interventi di manutenzione dell'intera RTN, ed esegue le relative attività sulla porzione di RTN di cui è proprietaria o di cui ha la disponibilità o su cui comunque ha facoltà di intervenire g) esprime, a beneficio o su richiesta del Ministero, pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia prodotta dalla nuova potenza, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento h) stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità, sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli indirizzi del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 i) adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 sulla base di direttive emanate dall'Autorità, regole tecniche di carattere obiettivo e non per l'accesso e l'uso della RTN, per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonchè per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete e per gli interventi di manutenzione della stessa j) esercita le altre attività, anche di carattere regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dalla normativa di volta in volta vigente k) svolge, sia in Italia che all'estero, le altre attività connesse e strumentali, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; • in ragione di quanto indicato ai precedenti alinea, nel servizio di a) trasmissione sono ricomprese le funzioni riguardanti: i. l'esercizio delle singole porzioni di RTN, vale a dire, di Terna e degli altri proprietari di rete, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impian- ti e le ispezioni sugli impianti; ii. la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture; iii. lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza b) dispacciamento sono ricomprese le funzioni riguardanti: i. la programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima; ii. l'approvvigionamento di risorse ai fini della: gestione delle congestioni della rete rilevante; predisposizione di adeguata capacità di riserva; garanzia di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale; gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva; iii. la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonchè la valorizzazione e la regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali; iv. l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento; v. la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'art. 1quinquies della legge n. 290/2003; Considerato che: • il Gestore della rete ha predisposto, anche sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 250/04, il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di trasmissione e dispacciamento), positivamente verificato dall'Autorità, per quanto di propria competenza, con deliberazione n. 79/05; • come indicato nella lettera 26 ottobre 2005, in data 1° novembre 2005 si verificherà l'effetto traslativo del ramo di azienda del Gestore della rete corrispondente alle funzioni di trasmissione e dispacciamento verso Terna; • e che di conseguenza, in tale data, Terna assume la funzione di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 e, contemporaneamente, subentra nelle attribuzioni e nelle obbligazioni derivanti dalle disposizioni dell'Autorità in materia di regolazione e di controllo dei pubblici servizi di trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della RTN e di dispacciamento sul territorio nazionale, già in capo al Gestore della rete sino alla predetta data; Considerato, infine, che: • l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, stabilisce che sia dovuto al Gestore della rete un corrispettivo determinato dall'Autorità, tra l'altro, in maniera tale da incentivare il medesimo Gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica; • - l'Autorità con deliberazione n. 5/04 ha già stabilito modalità di natura incentivante per la remunerazione del capitale investito nelle infrastrutture di trasmissione; • il servizio di dispacciamento è sottoposto ad una regolazione incentivante semplificata che si richiama a principi di economicità nell'approvvigionamento e nella gestione delle risorse necessarie all'erogazione di tale servizio; • e che tale schema di incentivazione, a seguito della unificazione tra proprietà e gestione, è suscettibile di essere sviluppato alla luce degli attuali possibili schemi di regolazione di carattere incentivante già adottati in ambito europeo in materia di dispacciamento; Ritenuto che sia opportuno: • ai fini della regolazione e del controllo dei pubblici servizi di trasmissione e di dispacciamento, ed a seguito dell'unificazione tra proprietà e gestione, precisare le funzioni ricomprese nei pubblici servizi di trasmissione e di dispacciamento; • indicare la data da cui si applica il Codice di trasmissione e dispacciamento; • conferire mandato al direttore responsabile della Direzione energia elettrica dell'Autorità affinchè a) proponga all'Autorità uno o più provvedimenti per l'aggiornamento testuale della normativa vigente relativa alle funzioni afferenti ai servizi di trasmissione e dispacciamento, nonchè alle funzioni attribuite al Gestore della rete antecedentemente il 1° novembre 2005 e non oggetto di trasferimento in Terna |
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